http://usdgimigliano.it/2019/01/21/vittoria-esterna-5-2-a-santa-caterina
Stadio: Comunale S. Caterina della Jonio
stadio NUova di Francia
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Nuova di Francia USD vs Atl. Sellia Marina
GARE NON DISPUTATE O SOSPESE
Gara del 20/ 5/2018 NUOVA DI FRANCIA – ATLETICO SELLIA MARINA
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta che l’arbitro è stato costretto a sospendere la
gara al 37′ del primo tempo in quanto la Società Atletico Sellia Marina è rimasta con soli sei calciatori in campo per un
infortunio occorso ad un proprio calciatore (la società era scesa in campo con soli sette giocatori); Visti gli art. 73 delle
N.O.I.F. e 17.1 e 8 del C.G.S.
dispone
di infliggere alla Società Atletico Sellia Marina la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 e
l’ammenda di euro 40,00
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. -
Nuova di Francia USD vs WS Catanzaro
Comunicato Ufficiale n° 62 del 3 MAGGIO 2018GARE NON DISPUTATE O SOSPESE
Gara del 29/ 4/2018 NUOVA DI FRANCIA – W.S. CATANZARO
Il Giudice Sportivo Territoriale esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata
presentazione nei termini regolamentari da parte della Società W.S. Catanzaro; Visto l’Art.53 delle N.O.I.F. e 17 del
C.G.S.
dispone
1. di infliggere alla Società W.S. Catanzaro, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 -3 e
penalizzare la stessa di un punto in classifica;
2. di irrogare alla Società W.S. l’ammenda di €. 600.00 per TERZA rinuncia. -
Nuova di Francia USD vs SantaCroceEnotria CZ
Comunicato Ufficiale n° 59 del 19 APRILE 2018
gara del 15/ 4/2018 NUOVA DI FRANCIA – SANTACROCENOTRIA CZ
Il Giudice Sportivo Territoriale esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata
presentazione nei termini regolamentari da parte della Società Santacrocenotria; Visto l’Art.53 delle N.O.I.F. e 17 del
C.G.S.
dispone
di infliggere alla Società Santacrocenotria la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 penalizzare
la stessa di un punto in classifica;
di irrogare alla Società Santacrocenotria l’ammenda di €. 150.00 per 1^ rinuncia